Art. 4.
(Compiti dell'Autorità e rapporti istituzionali).

      1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

          a) stabilire gli indicatori di tipo quantitativo e qualitativo per la definizione dei comportamenti socialmente responsabili, facendo riferimento alle più avanzate norme esistenti, ai principali trattati internazionali e alle indicazioni delle autorità dell'Unione europea in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile. Tra gli indicatori di comportamenti socialmente responsabili devono essere considerati il rispetto del diritto alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla sicurezza della persona, dei diritti dei lavoratori come stabiliti dalle convenzioni dell'OIL ratificate dall'Italia, l'assenza di lavoro infantile, il rispetto del diritto ad una remunerazione che assicuri un adeguato tenore di vita, ad orari di lavoro sostenibili, alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, la salvaguardia dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti;

          b) predisporre gli strumenti per accertare l'impatto sociale e ambientale delle imprese su tutta la filiera produttiva e per valutare i risultati delle iniziative socialmente responsabili dalle stesse messe in atto;

 

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          c) diffondere tra le imprese, e in particolare tra le piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale;

          d) promuovere la conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle iniziative socialmente responsabili;

          e) garantire che l'impegno sociale delle imprese sia effettivo e non ingannevole, anche mediante la verificabilità, da parte delle parti interessate, dei risultati delle azioni socialmente responsabili;

          f) elaborare un codice di condotta per le imprese italiane che operano all'estero, particolarmente nei Paesi delle regioni in cui sono presenti conflitti sociali violenti o grave depauperamento ambientale, che tenga conto dei principali trattati internazionali in tema di lavoro, diritti umani, protezione dell'ambiente;

          g) selezionare, sulla base degli indicatori di cui alla lettera a), i progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7, anche valutando il grado di coinvolgimento delle parti interessate nella elaborazione e nell'attuazione dei progetti medesimi.

      2. L'Autorità riferisce alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale, che è sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
      3. L'Autorità trasmette alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla promozione della responsabilità sociale delle imprese.
      4. L'Autorità collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
      5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
      6. L'Autorità approva entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme attinenti l'organizzazione interna, le procedure per l'emanazione

 

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dei provvedimenti di sua competenza e per la partecipazione alle attività del Forum di cui all'articolo 5.